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Pubblicato il 2025-05-16
REGIME DI TASSAZIONE DEL FRINGE BENEFIT DAL 2025
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L′articolo 51, comma 4, lett. a) del TUIR prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell′importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall′ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute dal dipendente stesso. Tale percentuale è ridotta al: 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in; 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. Prima delle modifiche in parola, il fringe benefit era determinato per i veicoli concessi in uso promiscuo da 1° luglio 20020 al 31 dicembre 2024, in misura pari al: 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km; 30% con emissioni superiori a 60 e fino a 160 g/km; 50% con emissioni superiori a 160 e fino a 190 g/km; 60% con emissioni superiori a 190 g/km. L′art. 6 comma 2-bis del DL n. 19/2025 introduce il nuovo comma 48-bis all′art. 1 della legge n. 207/2024, che stabilisce che Resta ferma l′applicazione della disciplina dettata dall′articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, ?nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Come si legge anche nel dossier del Servizio studi del Senato, tale previsione permette, quindi, di continuare ad applicare la disciplina sui criteri di tassazione dei fringe benefit connessi a tali veicoli prevista dall′art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento: - ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024; - ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Qualora le auto ordinate nel 2024 siano però concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverà applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo introdotta dalla legge di bilancio 2025.