OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA DI TRACCIARE LE SPESE DI TRASFERTA
É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 138 del 17 giugno 2025, il DL 17 giugno 2025 n. 84 (cd. Decreto Fiscale) recante Disposizioni urgenti in materia fiscale. L′ art. 1 del ...leggi tutto
Pubblicato il 2025-06-20
OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA DI TRACCIARE LE SPESE DI TRASFERTA
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É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 138 del 17 giugno 2025, il DL 17 giugno 2025 n. 84 (cd. Decreto Fiscale) recante Disposizioni urgenti in materia fiscale. L′ art. 1 del DL 17 giugno 2025 n. 84 introduce una serie di modifiche all′obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta dei lavoratori dipendenti e autonomi introdotto con l′ultima Legge di Bilancio (articolo 1, commi 81-83, della Legge n. 207/2025). Le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 84/2025 riguardano l′ art. 51, comma 5 del TUIR e stabiliscono che, ai fini della non concorrenza alla formazione di reddito di lavoro dipendente dei rimborsi per spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, l′obbligo di tracciabilità è limitato alle sole trasferte effettuate nel territorio dello Stato italiano. Analogo intervento è previsto anche sul reddito derivante da lavoro autonomo e sul reddito di impresa. Più precisamente, in deroga alla norma che prevede la non concorrenza a formare reddito imponibile dei rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore autonomo per l′esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, viene stabilito che tale rimborso deve avvenire con strumenti tracciabili se riguarda spese, sostenute in Italia, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea. Sempre in riferimento ai redditi da lavoro autonomo, la tracciabilità dei pagamenti è richiesta altresì per la deducibilità sia delle spese di trasferta, sostenute nel territorio dello stato, sia per le spese di rappresentanza ovunque sostenute nel limite dell′ 1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta. La tracciabilità è richiesta anche per la deducibilità delle spese sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché le medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l′esecuzione di incarichi. Le novità introdotte con il DL 84/2025 coinvolgono anche l′ art. 109 del TUIR sul reddito d′impresa. In particolare, la deducibilità dal reddito d′impresa è ammessa, per le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, solo se i pagamenti avvengono con strumenti tracciabili. Medesimo discorso vale se le citate spese sono sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese.